Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints lacking specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Selci Simone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Selci argued that the lower court erred in sentencing and applying recidivism, but the court found his complaints were mere grievances rather than specific legal criticisms. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of mere complaints or grievances without specific legal criticism of the lower court's reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELCI SIMONE nato a ROMA il 28/08/1995 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Selci Simone, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni di reclusione e di 6.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena ed all'applicazione della recidiva;
Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la pena irrogata, fissata in misura inferiore alla media edittale, deve ritenersi congrua e perché deve applicarsi la recidiva qualificata, peraltro giudicata equivalente alle circostanze attenuanti generiche, in quanto ha valorizzato il quantitativo di droga rinvenuto (pari a 2,4 kg. di hashish), il tentativo dell'imputato di sottrarsi al controllo, e i significativi precedenti penali, sia specifici, sia relativi ai delitti di rapina e lesioni, maturati nonostante l'età inferiore ai trenta anni;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.