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Ordinanza — n. 8970/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding acquittal or charge qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8970/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mennuni Patrizio inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued for acquittal or different charge qualification but failed to provide reasons for these claims. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 10 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: An appeal must specify the reasons for the alleged error; generic criticisms without indicating why an acquittal should have been granted or how the facts warrant a different legal qualification are insufficient to overcome the lack of motivation.

Parole chiave

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lack of motivation specific grounds required acquittal argument charge qualification inadmissible appeal procedural costs Cassa delle Ammende commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 10 c.p.p.
Art. 599-bis c.p.p.
309 del 1990 alla pena di due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione e 2.000,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 599-bis cod. proc. pen
309 del 1990 alla pena di due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione e 2.000,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNUNI PATRIZIO nato a ROMA il 19/03/1982 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; 44 Rilevato che Mennuni Patrizio, condannato all'esito di giudizio abbreviato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione e 2.000,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata pronuncia di proscioglimento ed alla corretta qualificazione giuridica del fatto;

Considerato che l'unico motivo espone censure del tutto prive di specificità, perché non indica le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di proscioglimento o per le quali avrebbe essere dovuto diversamente qualificato il fatto (comunque già sussunto nella fattispecie della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990): Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.