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Ordinanza — n. 8968/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of appealability against sentencing in plea bargain cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8968/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Assali Hichem inadmissible. The appellant challenged the preliminary judge's sentencing decision, arguing a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding the non-verification of exemption grounds. The court rejected this claim, relying on the established interpretation that appeals against sentencing in plea bargain proceedings are inadmissible unless they fall under specific statutory exceptions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, appeals against the sentencing decision are inadmissible when the alleged violation concerns the non-verification of exemption grounds, as such grounds are not among the exceptions explicitly listed in the appeal statute.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation exemption grounds sentencing decision Art 448 comma 2-bis omissione della contabilità documenti mancanti attestato di insufficienza del pegno

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Perugia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Perugia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSALI HICHEM nato il 12/09/1977 avverso la sentenza del 10/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIAefettrei.se-al-le-13.a44. udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che ASSALI me imputato del concorso nel reato di cui all'art. t 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Perugia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.; ritenuto che le censure siano manifestamente infondate, dovendo farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 gennaio 2025 Il consiglkp estensore Il Presiden