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Ordinanza — n. 8967/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of appeal arguments and missing substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8967/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Valentino Padovano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Padovano challenged the Second Instance Court's confirmation of his conviction for illegal drug possession, citing a lack of reasoning regarding the legal qualification of the act. The court rejected this claim because the appeal lacked supporting arguments and failed to deduce the specific ground corresponding to the non-contested summary of reasons presented in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks substantive grounds or fails to deduce the specific reason corresponding to the non-contested summary of reasons in the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of substantive grounds non-contested summary of reasons legal qualification of facts procedural requirements appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Rilevato che PADOVANO Valentino - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADOVANO VALENTINO nato a TARANTO il 29/05/2001 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che PADOVANO Valentino - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/06/2024, con cui la Corte d'Appello di Lecce - Sez. dist. Taranto ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Taranto, lamentando vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto; ritenuto che la censura sia radicalmente inammissibile non solo per la totale assenza di motivi a sostegno, ma anche - ed anzi prima ancora - per la mancata deduzione in appello del motivo corrispondente (dal non contestato riepilogo dei motivi, contenuto nella sentenza impugnata, emerge infatti la sola devoluzione di censure afferenti la mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 Il Consigli tensore Il Presi