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Ordinanza — n. 8962/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to address territorial court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8962/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals by Veselin Petrov Ivanov and Tsaneva Radostina inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants challenged a conviction for arson against agricultural waste, arguing for non-punishability under Article 131-bis of the Criminal Code and claiming violations of the reasonable doubt principle. The court rejected these generic arguments, noting they merely reiterated points already dismissed by the territorial court and failed to engage with the specific factual findings regarding the fire's spread and danger.

Regesto Legislator

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Art. 394, 610, 611 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation must present new arguments or correct errors in the lower court's reasoning; generic reiterations of rejected grievances or failure to address specific factual and legal findings result in inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility arson agricultural waste non-punishability defense reasonable doubt principle procedural costs award reiteration of grievances civil compensation claim incendio colposo

Disposizioni normative citate

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Art. 256-bis d.lgs. 152 del 2006
Rilevato che VESELIN Petrov Ivanov e TSANEVA Radostina - imputati del concorso nel reato di cui all'art. 256-bis d.lgs.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 394 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VESELIN PETROV IVANOV nato il 24/06/1977 TSANEVA RADOSTINA nato il 09/10/1966 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che VESELIN Petrov Ivanov e TSANEVA Radostina - imputati del concorso nel reato di cui all'art. 256-bis d.lgs. 152 del 2006 - hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19/10/2023, con cui la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Foggia (anche al risarcimento dei danni subiti dalle associazioni costituitesi parte civile), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il primo ordine di censure presenti in parte connotazioni meramente reiterative delle doglianze esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, che ha diffusamente esposto - in linea con la sentenza del primo giudice - gli elementi fattuali comprovanti la fondatezza dell'ipotesi accusatoria anche quanto al coinvolgimento dei ricorrenti, sorpresi dagli operanti sul luogo dei fatti: a nulla rilevando, evidentemente, il fatto che gli imputati avessero altrove la loro residenza; ritenuto che a fronte di risultanze del tutto convergenti, e di una diffusamente motivata reiezione anche dei rilievi in punto di qualificazione giuridica, la difesa si è limitata a deduzioni del tutto generiche sui principi in tema di ragionevole dubbio e ad una mera reiterazione delle proprie residue doglianze (peraltro manifestamente infondate, come correttamente osservato dalla Corte territoriale quanto alla prospettata insussistenza del reato contestato, avuto riguardo al fuoco appiccato ai rifiuti in vari punti del vigneto); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua doglianza, dal momento che la difesa ricorrente non si è adeguatamente confrontata con la puntuale motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., valorizzando la quantità di materiale combusto e di quello che stava per essere dato alle fiamme, alla significativa pericolosità della colonna di fumo sprigionatasi, alla possibilità di propagazione alle piante collocate all'interno del vigneto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; rilevato infine, quanto alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile associazione A.N.P.A.N.A., che la difesa si è limitata a depositare le proprie conclusioni corredate da nota spese, e che pertanto tale richiesta debba essere rigettata, facendo applicazione del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria» (Sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 - 01)

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 Il Consigl