Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waived appeal grounds and improper challenge to agreed sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the agreed sentence, but the lower court record showed he had waived all other appeal grounds to accept the plea bargain. The Supreme Court ruled that only specific grounds regarding the formation of consent are admissible when challenging an agreement, rendering complaints about waived issues or the judge's evaluation of dismissal conditions impermissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When challenging a sentence based on an agreement under Art. 599-bis c.p.p., only grounds concerning the formation of the party's will, the prosecutor's consent, and the divergent content of the ruling are admissible; complaints regarding waived appeal grounds or the lack of evaluation of dismissal conditions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VENUTA ANGELO nato a CATANIA il 14/08/1997 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAthdererroége-a~tt; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che DI VENUTA Angelo deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Catania, per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa applicazione delle attenuanti generiche, aveva rinunciato agli altri motivi di appello; ritenuto pertanto che la censura sulla congruità del trattamento sanzionatorio concordato debba ritenersi non consentita, alla luce del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è ammissibile solo il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 gennaio 2025 Il consiglie stensore I Pr