Italian Court dismisses appeal as inadmissible for alleging non-application of statutory mitigation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Bakalli Endri inadmissible. The appellant challenged a first-instance sentence regarding his complicity in a crime, arguing the court failed to apply specific mitigation rules. The court rejected these claims as manifestly unfounded because they fall outside the permissible grounds for cassation appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are admissible only for reasons concerning the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the judgment, erroneous legal qualification of the act, or illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKALLI ENDRI nato il 01/03/1996 avverso la sentenza del 12/09/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAciete-~-a+le-Pertir- udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che BAKALLI Endri, imputato del concorso nel reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e al giudizio di sola equivalenza delle concesse attenuanti generiche; ritenuto che le censure siano manifestamente infondate, perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez.
Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01, secondo la quale il ricorso è ammissibile «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 gennaio 2025 Il consig estensore Il Presid