Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8959/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for alleging non-application of statutory mitigation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8959/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Bakalli Endri inadmissible. The appellant challenged a first-instance sentence regarding his complicity in a crime, arguing the court failed to apply specific mitigation rules. The court rejected these claims as manifestly unfounded because they fall outside the permissible grounds for cassation appeals.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are admissible only for reasons concerning the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the judgment, erroneous legal qualification of the act, or illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility statutory mitigation rules complicity in crime manifestly unfounded grounds procedural exhaustion requirements errore nella commisurazione della pena ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
e al giudizio di sola equivalenza delle concesse attenuanti generiche; ritenuto che le censure siano manifestamente infondate, perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKALLI ENDRI nato il 01/03/1996 avverso la sentenza del 12/09/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAciete-~-a+le-Pertir- udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che BAKALLI Endri, imputato del concorso nel reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e al giudizio di sola equivalenza delle concesse attenuanti generiche; ritenuto che le censure siano manifestamente infondate, perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01, secondo la quale il ricorso è ammissibile «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 gennaio 2025 Il consig estensore Il Presid