Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8958/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of jurisdiction over plea agreement terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8958/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea agreement sentence regarding generic mitigating circumstances, but had previously waived all other appeal grounds. The court ruled that appeals contesting the formation of the party's will or the prosecutor's consent under the plea agreement statute are legally inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea agreement sentences are inadmissible if they concern waived grounds or the internal formation of the party's will and the prosecutor's consent.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement sentence waived appeal grounds inadmissible cassation prosecutor consent generic mitigating circumstances rinuncia alla motivazione circostanza attenuante permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELFINAOUI KAMAL nato il 01/12/1999 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdelt~~e-Perti7 udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che ELFINAOUI Kamal deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello dì Brescia, per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva rinunciato espressamente ai motivi di appello diversi da quello relativo al trattamento sanzionatorio; ritenuto che debba farsi applicazione del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 gennaio 2025 Il consigliere sensore I Presid