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Ordinanza — n. 8957/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic censure and failure to address appellate court's reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8957/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant specific mitigating circumstances under the Penal Code, arguing a violation of law. The court found the appellant's censure generic and repetitive, noting the lower courts correctly excluded the mitigation by assessing the specific circumstances of the drug possession and the appellant's role.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 62, 62-bis c.p.: A cassation appeal is inadmissible if the censure is generic and repetitive, failing to adequately address the specific reasoning of the appellate court regarding the exclusion of mitigating circumstances based on the concrete facts of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic censure mitigating circumstances drug possession appellate reasoning reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
Art. 62-bis c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICHERA CAMILLO nato a GIARRE il 14/08/1996 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che FICHERA Camillo - imputato del reato di illecita detenzione di cocaina, in concorso con IGNOTO Alfina Annamaria - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17/06/2024, con cui la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Messina, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62- bis cod. pen.; ritenuto che il primo ordine di censure sia reiterativo e comunque generico, essendosi la difesa limitata a prendere in considerazione la sola questione della concedibilità dell'attenuante, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale che, riconosciuta la possibilità in astratto, ha escluso in concreto il riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità valorizzando le complessive modalità del fatto, con particolare riguardo alla diversa tipologia di stupefacente detenuta (in parte sfuggita al sequestro grazie alla collaborazione della IGNOTO) e alla cospicua somma di danaro trovata in possesso del FICHERA (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi per la residua doglianza, avendo la Corte d'Appello condiviso il giudizio del Tribunale circa l'insussistenza di elementi positivamente valorizzabili, anche alla luce del precedente a carico: non potendo in particolare attribuirsi alcun rilievo dirimente alle dichiarazioni del FICHERA, tenuto conto di quanto autonomamente già accertato dagli operanti in ordine alla custodia della scatola con la droga e il bilancino, che il ricorrente aveva consegnato alla IGNOTO al momento dell'arrivo degli operanti (cfr. pag. 6, cit.); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in R nna, E17 gennaio 2025 Il Consig estensore DEPOSITATA Il Presi