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Ordinanza — n. 8955/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic censure and failure to address new evidence regarding drug trafficking activity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8955/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's exclusion of the minor offense and denial of general mitigating circumstances, arguing violations of law and reasoning defects. The court rejected these claims as repetitive and generic because the defense failed to meaningfully engage with the substantial evidence of drug manufacturing activity presented by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the censure is merely repetitive or generic, failing to address specific factual elements or new evidence that could alter the judgment's outcome.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic censure rejection drug manufacturing evidence mitigating circumstances denial procedural costs award traffico aggravato di stupefacenti confisca dei proventi di reato favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LLANAJ ERVIN (CUI OIEOJR3) nato il 15/09/1985 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che LLANA3 Ervin - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22/05/2024, con cui la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato (escludendo la recidiva e rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna in primo grado emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Como, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'esclusione dell'ipotesi di lieve entità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, e censurando - con una memoria successivamente depositata - la prospettata inammissibilità delle doglianze; ritenuto che il primo ordine di censure sia reiterativo e comunque generico, essendosi la difesa limitata a prendere in considerazione il solo dato ponderale (comunque "tutt'altro che irrisorio" come sottolineato dalla Corte d'Appello), senza minimamente confrontarsi con gli ulteriori elementi concordemente valorizzati dai giudici di merito, in termini del tutto immuni da censure qui deducibili, per escludere l'ipotesi lieve (sequestro nell'abitazione di una pressa di ferro per il confezionamento dei panetti, di un sigillo di marca automobilistica per la loro marchiatura, di svariate confezioni di sostanza da taglio, nonché di una considerevole somma di danaro, in parte occultata, all'interno del veicolo): elementi ritenuti indicativi di un'attività di taglio e lavorazione, finalizzata alla commissione dello stupefacente, che rendevano irrilevante il mancato rinvenimento di bilancini o buste di plastica che "solitamente caratterizzano le attività di spaccio svolte a un livello inferiore" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi per la residua doglianza, avendo la Corte d'Appello condiviso il giudizio del G.i.p. circa l'insussistenza di elementi positivamente valorizzabili, anche alla luce del precedente a carico, non potendo in particolare attribuirsi alcun rilievo alla dichiarazione confessoria resa in presenza di "un quadro probatorio già completo e solidissimo" (cfr. pag. 6, cit.); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 Il Consigre est