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Ordinanza — n. 8954/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; defense failed to rebut specific sentencing factors regarding drug possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8954/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, convicted of illegal drug possession, argued the lower court's reasoning was insufficient, but the defense merely repeated the personal use defense without addressing the appellate court's specific findings on dosage, drug degradation, and the appellant's impoverished lifestyle. The court rejected these generic censure as failing to engage with the substantive evidence regarding the appellant's lack of employment and the large sum of cash found on him.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal based on alleged lack of motivation is inadmissible if the grounds are repetitive and generic, failing to specifically confront the territorial court's reasoning on sentencing factors such as quantity, degradation, and the defendant's socio-economic conditions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds censure drug possession sentencing lack of motivation defense procedural costs award carenza di sostanza economica causa di sequestro caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMIR MOHAMED SALMA ELSAYED nato il 13/11/1997 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; hz

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che AMIR Mohamed Salma Elsayed - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22/05/2024, con cui la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Milano, lamentando vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità; ritenuto che le censure siano reiterative e comunque generiche, essendosi la difesa limitata a riproporre la tesi della detenzione ad uso personale senza in alcun modo confrontarsi con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale imperniate sul numero di dosi, sulla deperibilità della sostanza, sulle precarie condizioni di vita del ricorrente, privo di attività lavorativa come da lui stesso precisato, nonché sulla incompatibilità con tali condizioni della consistente somma contante trovata nella disponibilità dell'AMIR (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co