Italian Supreme Court dismisses appeal on attempted murder, rejecting subjective intent and youth arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible against a conviction for attempted murder and drug possession. The appellant argued that the lower court erred in finding subjective intent to kill and denied generic mitigating circumstances based on his youth. The court rejected these claims, noting the lower court logically accepted the risk of injury during the appellant's dangerous escape maneuvers and found the defense's reliance on age and sentencing equity insufficient to overturn the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.; Art. 610 c.p.: The court establishes that an appeal challenging the finding of subjective intent to kill in a homicide attempt is inadmissible if the lower court reasonably inferred acceptance of risk from the defendant's dangerous flight maneuvers, and if the defense fails to adequately refute the assessment of mitigating factors like youth or sentencing equity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE YOUSSUN MAMADOU nato a ROMA il 18/07/2001 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che MBAYE Youssun Mamadou - imputato del delitto di tentato omicidio, nonché del concorso negli ulteriori reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e di armi, e di ricettazione di queste ultime - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 05/04/2024, con cui la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato (derubricando il tentato omicidio in lesioni pluriaggravate, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di lesioni aggravate, e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la prima censura sia manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale escluso la sussistenza, in capo al ricorrente, della volontà di uccidere l'agente di Polizia postosi al suo inseguimento, avendo peraltro tutt'altro che illogicamente ritenuto che le spericolate manovre funzionali alla sua fuga in auto siano state eseguite con una piena accettazione del rischio di cagionare all'operante le lesioni da questi riportate (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, dal momento che la valutazione della Corte territoriale in ordine alla insussistenza di elementi positivamente valutabili non è stata adeguatamente confutata dalla difesa ricorrente, che si è limitata a richiamare la giovane età (elemento di per sé non decisivo: cfr.
Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Gismondo, Rv. 278633 - 01) e non meglio precisate esigenze di perequazione del trattamento sanzionatorio rispetto a quello determinato per i coimputati (senza peraltro considerare la ben diversa condotta complessivamente tenuta dallo MBAYE, né i gravi precedenti a suo carico sui quali si è fondata la concorde valutazione dei giudici di merito in ordine all'applicazione della recidiva qualificata); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma; il 17 gennaio 2025 Il Consigli stenso re DEPOSITATA i Pr