Cassation appeal dismissed as inadmissible for excessive penalty claim not listed in admissible grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Capriati Sabino inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Capriati challenged the excessive penalty imposed by the GIP of Bari, arguing it violated his rights. The court rejected this claim as manifestly unfounded because excessive penalty complaints are not among the specific grounds for admissibility under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The cassation appeal is admissible only for grounds relating to the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the judgment, erroneous legal qualification of the act, or illegality of the penalty or security measure; complaints regarding excessive penalty are excluded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIATI SABINO nato a BARI il 26/09/2000 avverso la sentenza del 10/08/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che CAPRIATI Sabino cl. 2000, imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in concorso con CAPRIATI Sabino cl. 1993, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando con unico motivo l'eccessività della pena applicata; ritenuto che l'assunto sia manifestamente infondato, perché palesemente estraneo al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez.
Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01, secondo la quale il ricorso è ammissibile «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 gennaio 2025 Il consigli tensore I Presiden