Cassation appeal dismissed for absolute generality of grounds and lack of supporting reasons under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Camoglio's appeal inadmissible due to the absolute generality of his legal grounds and the complete absence of supporting arguments. Camoglio challenged his conviction for continued illegal possession of drugs, citing violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, excessive sentencing, and incorrect legal qualification. The court rejected these censure because they lacked specific factual or legal foundations required to justify a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and devoid of any specific reasons or arguments to support the alleged violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMOGLIO MARCO nato a SASSARI il 25/05/1968 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che CAMOGLIO Marco - imputato del reato continuato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/03/2024, con cui la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Verona, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., alla eccessività della pena irrogata e alla erronea qualificazione giuridica del fatto; ritenuto che le censure siano connotate da assoluta genericità, essendo del tutto prive di motivi a sostegno; ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 Il Consigli re 7stensore Il Presidente '