Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to implied consent of prosecutor for both probation and work substitution options.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Public Prosecutor's consent to substitute prison with home detention was limited to that specific measure, excluding the primary request for work substitution. The court rejected this claim, ruling that the prosecutor's expressed consent must be interpreted as covering both proposed substitution methods absent contrary clarification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990: When a prosecutor consents to a substitution of sentence without specifying exclusions, such consent is deemed to extend to all alternative measures proposed by the defense, rendering an appeal based on lack of consent for a secondary option inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANSANTI BRYAN nato a NARNI il 23/02/2003 avverso la sentenza del 29/07/2024 del GIP TRIBUNALE di VITERBOdato-a,Mee-&14e-15eft+; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che GIANSANTI Bryan, imputato del reato continuato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Viterbo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando con unico motivo la illegittima sostituzione della reclusione con la detenzione domiciliare, sollecitata solo in via subordinata rispetto alla principale richiesta di sostituzione con il lavoro sostitutivo; rilevato che la prospettazione difensiva si fonda sulla asserita mancanza di accordo, sul punto, da parte del Pubblico Ministero, che avrebbe espresso il proprio consenso sulla sola proposta principale di sostituzione; ritenuto che l'assunto sia manifestamente infondato, dovendo al contrario ritenersi che il consenso prestato dal P.M., di cui si dà atto in sentenza (cfr. pag. 2), debba intendersi - in mancanza di diverse precisazioni - esteso ad entrambe le ipotesi di sostituzione della pena detentiva prospettate;
Ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 gennaio 2025 Il consiglieØ tensore Il Preside