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Ordinanza — n. 8945/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for reiterative and manifestly unfounded criticism of appellate court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8945/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's partial reform of the first-instance judgment regarding generic mitigating circumstances. The court found the criticism reiterative and unfounded, noting the appellate court had already addressed the insufficiency of mere non-incrimination and the irrelevance of the confession due to flagrant offense status.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are reiterative and manifestly unfounded, particularly where the lower court has already explicitly addressed the insufficiency of non-incrimination and the irrelevance of confession in flagrant cases.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds generic mitigating circumstances flagrant offense confession irrelevance sentencing reasoning court costs imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGOTTA ROSARIO nato a CATANIA il 01/12/1997 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che LIGOTTA Rosario - imputato del reato continuato di illecita detenzione di marijuana (capo A) e di cocaina (capo B), nonché di illecita cessione di quest'ultima (capo C) - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19/01/2024, con cui la Corte d'Appello di Catania ha parzialmente riformato (con il riconoscimento della continuazione con altri reati irrevocabilmente giudicati) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Catania, deducendo vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la censura sia reiterativa e comunque manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale per un verso sottolineato, in termini del tutto immuni da censure qui deducibili, l'insufficienza della mera incensuratezza e l'irrilevanza, ai fini che qui interessano, sia della confessione (attesa la flagranza di reato) sia della scelta del rito abbreviato.

Per altro verso, la Corte d'Appello ha evidenziato anche la benevola misura del trattamento sanzionatorio concretamente applicato, alla luce dell'oggettiva consistenza delle risultanze (detenzione di complessivi 83 involucri di marijuana e di 9 involucri di cocaina, oltre alla cessione): con ciò implicitamente escludendo la possibilità di ulteriori mitigazioni del trattamento sanzionatorio; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 Il Consiglie ensore Il Pre