Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8944/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds and lack of reviewability of settlement terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8944/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court found he had explicitly waived all appeal grounds except the sentencing agreement. The court ruled that challenges regarding the formation of consent or the prosecutor's agreement are inadmissible under established precedent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are inadmissible if they concern waived grounds, the formation of the party's will, or the prosecutor's consent.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal concordato penale waiver of grounds generic mitigating circumstances prosecutor consent rinuncia alla motivazione rinuncia al dibattimento orale attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Rilevato che MARLETTA Antonio deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Catania, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARLETTA ANTONIO nato a CATANIA il 05/11/1980 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA4ato-er~e-al4e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che MARLETTA Antonio deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Catania, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva rinunciato espressamente ai motivi di appello diversi da quello relativo al trattamento sanzionatorio; ritenuto pertanto che la motivazione della Corte territoriale sulla congruità della pena concordata debba ritenersi immune da censure, alla luce del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 gennaio 2025 Il consiglie stensore Il P