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Ordinanza — n. 8942/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentencing due to waived grounds and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8942/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentencing by the Court of Appeal of Catania, arguing defects in the application of specific criminal code articles regarding sentencing and qualification. The court ruled that such challenges are barred because the appellant had previously waived other grounds and the original plea agreement's formation cannot be re-examined in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 73 c.p.; Art. 62 c.p.; Art. 74 c.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they concern the formation of the party's will to agree, the prosecutor's consent, or waived grounds, as the court's assessment of the agreement's correctness is final.

Parole chiave

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plea bargain appeal waived grounds cassation sentencing qualification procedural inadmissibility Italian criminal procedure attenuazione della pena alleggerimento della pena modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Rilevato che SORBERA Christian deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Catania, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, vizio di motivazione con riferimento ai motivi sulla mancata applicazione dell'art.
Art. 131-bis cod. pen.
309 del 1990, vizio di motivazione con riferimento ai motivi sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., dell'art.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pen., dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e 74, comma 7, d.P.R.
Art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 602 comma 1-bis cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
309 del 1990, vizio di motivazione con riferimento ai motivi sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., dell'art.
art. 599 bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORBERA CHRISTIAN nato a TAORMINA il 14/11/1987 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso aHe-partir udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che SORBERA Christian deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Catania, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, vizio di motivazione con riferimento ai motivi sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e 74, comma 7, d.P.R. n. 309; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. all'udienza del 24/05/2024 il trattamento sanzionatorio ai sensi degli artt. 599-bis e 602) comma 1-bis, cod. proc. pen., previa riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73, aveva rinunciato agli altri motivi di appello; ritenuto pertanto che la motivazione della Corte territoriale sulla correttezza della qualificazione giuridica e sulla congruità del trattamento sanzionatorio concordato debba ritenersi immune da censure imperniate sulla originaria proposta di concordato, alla luce del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 gennaio 2025 Il consigl tensore DEposITATA Il Presidente