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Ordinanza — n. 8938/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8938/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8938/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBATO SALVATORE nato a GRAGNANO il 20/08/1955 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che BARBATO Salvatore - imputato del reato continuato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di legale rappresentante della AUTOMERCATO STABIA s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28/03/2024, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di dichiarazione fraudolenta, essendovi sostanziale identità della emittente ASD FC STABIA rispetto alla GRAGNANO CALCIO F.C.; ritenuto che le censure presentino connotazioni meramente reiterative delle doglianze esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, sulla scorta del condivisibile indirizzo interpretativo elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto» (Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, Magnanensi, Rv. 284494 - 01, la quale ha precisato, in motivazione, che il delitto si configura anche nel caso in cui non sia stato individuato il soggetto che abbia erogato la prestazione e in quello in cui non sia stato accertato che si sia concretamente verificata un'evasione d'imposta); ritenuto in particolare che l'applicabilità di tale principio sia stata adeguatamente comprovata, dalla Corte territoriale, con riferimento non solo alla diversità di denominazione, tipologia e partita IVA identificative dei due enti, ma anche alle risultanze fotografiche (lo sponsor della società del BARBATO compariva sulle maglie della squadra del GRAGNANO, e non della emittente ASD STABIA: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che tali univoche risultanze non possano ritenersi vulnerate dalla prospettazione difensiva, costretta a ricorrere ad argomentazioni all'evidenza atecniche (quale ad es. quella per cui il soggetto erogatore delle fatture "è un soggetto giuridicamente simile alla associazione ASD": cfr. pag. 2 del ricorso), e comunque volta a sollecitare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, ovviamente preclusa in questa sede;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8938/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di legale rappresentante della AUTOMERCATO STABIA s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28/03/2024, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di dichiarazione fraudolenta, essendovi sostanziale identità della emittente ASD FC STABIA rispetto alla GRAGNANO CALCIO F.C.; ritenuto che le censure presentino connotazioni meramente reiterative delle doglianze esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, sulla scorta del condivisibile indirizzo interpretativo elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto» (Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, Magnanensi, Rv. 284494 - 01, la quale ha precisato, in motivazione, che il delitto si configura anche nel caso in cui non sia stato individuato il soggetto che abbia erogato la prestazione e in quello in cui non sia stato accertato che si sia concretamente verificata un'evasione d'imposta); ritenuto in particolare che l'applicabilità di tale principio sia stata adeguatamente comprovata, dalla Corte territoriale, con riferimento non solo alla diversità di denominazione, tipologia e partita IVA identificative dei due enti, ma anche alle risultanze fotografiche (lo sponsor della società del BARBATO compariva sulle maglie della squadra del GRAGNANO, e non della emittente ASD STABIA: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che tali univoche risultanze non possano ritenersi vulnerate dalla prospettazione difensiva, costretta a ricorrere ad argomentazioni all'evidenza atecniche (quale ad es. quella per cui il soggetto erogatore delle fatture "è un soggetto giuridicamente simile alla associazione ASD": cfr. pag. 2 del ricorso), e comunque volta a sollecitare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, ovviamente preclusa in questa sede;

Parole chiave

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fatture fittizie omissione della contabilità indipendenza fittizia spese giustificate dall'uso commerciale produzione di documenti finanziari falsificazione di valori di bollo ufficiali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBATO SALVATORE nato a GRAGNANO il 20/08/1955 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che BARBATO Salvatore - imputato del reato continuato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di legale rappresentante della AUTOMERCATO STABIA s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28/03/2024, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di dichiarazione fraudolenta, essendovi sostanziale identità della emittente ASD FC STABIA rispetto alla GRAGNANO CALCIO F.C.; ritenuto che le censure presentino connotazioni meramente reiterative delle doglianze esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, sulla scorta del condivisibile indirizzo interpretativo elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto» (Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, Magnanensi, Rv. 284494 - 01, la quale ha precisato, in motivazione, che il delitto si configura anche nel caso in cui non sia stato individuato il soggetto che abbia erogato la prestazione e in quello in cui non sia stato accertato che si sia concretamente verificata un'evasione d'imposta); ritenuto in particolare che l'applicabilità di tale principio sia stata adeguatamente comprovata, dalla Corte territoriale, con riferimento non solo alla diversità di denominazione, tipologia e partita IVA identificative dei due enti, ma anche alle risultanze fotografiche (lo sponsor della società del BARBATO compariva sulle maglie della squadra del GRAGNANO, e non della emittente ASD STABIA: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che tali univoche risultanze non possano ritenersi vulnerate dalla prospettazione difensiva, costretta a ricorrere ad argomentazioni all'evidenza atecniche (quale ad es. quella per cui il soggetto erogatore delle fatture "è un soggetto giuridicamente simile alla associazione ASD": cfr. pag. 2 del ricorso), e comunque volta a sollecitare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, ovviamente preclusa in questa sede;

T ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 Il Consi