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Ordinanza — n. 8849/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic cassation appeal for lack of specific legal grounds and references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8849/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mattia Boscolo inadmissible due to its intrinsically generic nature. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and embezzlement but failed to articulate specific legal grounds or reference the relevant portions of the lower court's reasoning. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is intrinsically generic, lacking a precise statement of legal grounds and corresponding references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement lack of specific references procedural dismissal Italian criminal procedure perseguimento penale per truffa imputazione di furto tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCOLO MATTIA nato a NOVARA il 22/11/1992 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato Boscolo Mattia per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente