Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of specific grounds for cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for burglary, arguing that the lower court failed to apply specific procedural provisions. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning sufficient and the appeal's grounds manifestly unfounded and lacking specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 369, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and lack specificity, particularly when the lower court has provided adequate reasoning that the appellant has not effectively confronted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIAZZI ANDREA MIRKO nato a NOVARA il 16/01/1977 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Mariazzi Andrea Mirko era stato condannato per il reato di furto in abitazione; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato e privo di specificità, atteso che la Corte di appello, in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 545- bis cod. proc. pen., ha reso motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata), con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore esident