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Ordinanza — n. 8847/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal for lack of specificity regarding minor theft mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8847/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds, as the arguments merely reiterated those already rejected in the appellate judgment. The appellant, Torricelli Francesco, challenged a sentence reforming a conviction for attempted burglary, but his defense failed to engage with the court's reasoning on the material facts. The court ruled that the appeal was invalid because it did not present new arguments or address the specific legal and factual determinations made by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating grievances already dismissed with correct legal and factual reasoning, and the recognition of mitigation for minor theft presupposes negligible economic damage.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds reiteration of grievances minor theft mitigation negligible economic damage risarcimento per atto illecito ricorso per risarcimento danni perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pagina 4 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che deve essere ribadito che il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief
Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv.
Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio
275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRICELLI FRANCESCO nato a TORINO il 01/08/1974 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con sentenza emessa il 17 febbraio 2023, il Tribunale di Palermo aveva condannato Torricelli Francesco, in ordine a tre episodi di furto in abitazione; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha riformato la pronuncia di primo grado, riqualificando uno dei reati in furto in abitazione tentato e rideterminando la pena; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che deve essere ribadito che il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res (cfr.

Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il res