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Ordinanza — n. 8839/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated theft, ruling lower court's sentencing balance was legally correct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8839/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for aggravated theft. The appellant argued against the sentencing balance and the denial of a specific mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4, of the Penal Code. The court rejected these claims, stating that the lower court's evaluation of aggravating and mitigating factors was a non-appealable exercise of discretionary power, provided it was adequately reasoned.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The balancing of aggravating and mitigating circumstances constitutes a discretionary power reserved to the trial judge and is unappealable in cassation if congruously reasoned, while the recognition of the minor damage mitigation requires the harm caused to be trivial in economic value and consequential effects.

Parole chiave

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aggravated theft conviction mitigating circumstances denial sentencing balance discretion cassation inadmissibility trivial economic damage aggravamento della pena risarcimento per atto illecito truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.
Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief
Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv.
Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio
275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARLATA ROSARIO nato a PALERMO il 22/08/1968 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Sgarlata Rosario era stato condannato per il reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e privi di specificità estrinseca, atteso che la Corte di appello, sia in ordine al bilanciamento delle circostanze che in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ha reso motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 1 e 2 della sentenza impugnata), con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); che deve essere ribadito che il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res (cfr.

Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Cons