Cassation court dismisses appeal against plea bargain due to lack of statutory grounds for inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the Second Instance Court failed to explicitly state why the defendant was not acquitted under Article 129 of the same code. However, the court ruled that in plea bargain appeals, the second-instance judge is not required to address acquittal grounds or absolute nullity issues. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; In plea bargain appeals, the second-instance judge need not address acquittal grounds or absolute nullity, rendering such arguments inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MONICA CIRO (CUI: 05X1I33) nato a NAPOLI il 30/04/1998 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'imputato Della Monica Ciro ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; - che l'unico motivo proposto - con il quale il ricorrente contesta una presunta inadeguata motivazione in ordine mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen - non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché, «in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il<rés-iìen