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Ordinanza — n. 8837/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding theft of electricity aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8837/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Gargano's appeal inadmissible due to a complete lack of specificity in his arguments. The appellant merely reiterated grievances already addressed and dismissed in the Court of Appeal's decision without engaging with the court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Gargano was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.p.; Art. 624, 625 c.p.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and distinct from the grounds of the appeal; mere repetition of grievances already considered and dismissed in the contested judgment renders the appeal inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal theft of electricity reiterative grievances procedural costs Cassation appeal aggravating circumstances danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che deve essere ribadito che, «in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012
quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori» (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, camerino, Rv.
Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016
pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna» (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv.
Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023
Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv, 285422); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGANO GIOVANNI nato a PALERMO il 04/08/1967 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Gargano Giovanni era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorso, in tutti ì motivi nei quali sì articola, è privo dì specificità, perché meramente reìterativo di identiche doglìanze proposte con ì motivi dì gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che deve essere ribadito che, «in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori» (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, camerino, Rv. 256190); che deve essere ribadito che, «in tema di furto, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna» (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229;

Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv, 285422); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore