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Ordinanza — n. 8836/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and lack of specific evidence review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8836/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for offenses against public service, arguing procedural errors and merit-based re-evaluation. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the crime is procedurally prosecutable, the appeal sought an impermissible review of factual assessments without specific proof misinterpretations, and the prescription period had not yet expired.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, the appeal seeks an impermissible review of factual assessments without specific allegations of evidence misinterpretation, and the prescription period has not yet expired.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds review of factual assessments prescription period expiration public service offenses procedural prosecutability costs and fine imposition recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINO CONCETTA nato a PALERMO il 20/03/1966 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Bertolino Concetta era stata condannata in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che il reato è procedibile d'ufficio, risultando formalmente contestata e correttamente applicata l'aggravante di avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio; - che la ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che, tenuto conto delle aggravanti e della recidiva, il termine di prescrizione non risulta ancora decorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore P