Italian Court dismisses cassation appeal for aggravated theft as lower court judgment was legally sound.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Orlando Salvatore inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing against the court's findings on the crime's admissibility and the existence of aggravating circumstances. The court rejected these claims because the lower court provided sufficient reasoning and correctly applied the law, leaving no ground for the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the lower court's judgment is legally sound and factually motivated, and the appellant fails to effectively confront the reasoning provided.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO SALVATORE nato a PALERMO il 21/03/1989 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Orlando Salvatore era stato condannato per il reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e privi di specificità, atteso che la Corte di appello, sia in ordine alla procedibilità che in ordine alla sussistenza dell'aggravante, ha reso motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore siden