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Ordinanza — n. 8832/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal for generic grounds lacking specific legal arguments against lower court facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8832/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific legal grounds. The appellant, convicted of fraudulent bankruptcy, argued against the appellate court's confirmation of the first-instance judgment but failed to articulate precise legal errors. The court ruled that the lower court adequately addressed the defense's points, rendering the appeal's arguments logically incompatible with the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is intrinsically generic and lacks a precise statement of legal grounds justifying the review, as the reviewing court is not required to analyze every deduction if the lower court's reasoning logically absorbs the defense's contentions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement logical incompatibility of arguments burden of specific legal grounds fraudulent bankruptcy conviction bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis
Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi
anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NESI CLAUDIO nato a NAPOLI il 25/12/1969 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Nesi Claudio era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha risposto alle censure mosse con l'atto di impugnazione, ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata; che, «nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres