Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of specificity regarding aggravated theft recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Andrea Savarese inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Savarese challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing issues regarding recidivism, but the court found his arguments lacked specificity. The court ruled the lower court's reasoning was sufficient and legally correct, rendering the appeal manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and lacks extrinsic specificity, as the lower court's reasoning was congruous in fact and correct in law regarding the application of recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVARESE ANDREA nato a VICO EQUENSE 11 14/09/1981 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Savarese Andrea era stato condannato per il reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato e privo di specificità estrinseca, atteso che la Corte di appello, in ordine all'applicazione della recidiva, ha reso motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. quarta pagina della sentenza impugnata), con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato; motivazione che risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente