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Ordinanza — n. 8830/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grievances and generic suspension arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8830/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance sentence reforming her criminal record for drug offenses, arguing procedural issues regarding the filing of complaints and the quantity of seized substances. The court rejected these claims because the initial complaint was filed before the relevant legal reform, no specific grievances were raised regarding the drug quantity, and the argument concerning the conditional suspension of the sentence was too generic to warrant review.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, such as when a complaint was filed before a legal reform took effect, no specific grievances exist regarding factual findings, or the arguments regarding sentence suspension are intrinsically generic without supporting reasons.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds drug offense procedural history conditional suspension generic argument pre-reform complaint filing recidiva nell'infrazione imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI SAMANTA nato a ROMA il 08/08/1989 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha riformato — rideterminando il trattamento sanzionatorio — la pronuncia di primo grado con la quale Morelli Samanta era stata condannata in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 624-625 cod. pen; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, all'epoca dei fatti, il reato era procedibile d'ufficio e che, successivamente, è stata proposta querela, ancora prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia; - che la censura relativa alla quantità della sostanza stupefacente rinvenuta è inedita, posto che non risulta che la deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto con il ricorso in cassazione; che la censura relativa alla sospensione condizionale della pena si presenta intrinsecamente generica, non avendo la ricorrente indicato le ragioni che dovrebbero indurre a ritenere che l'imputata (alla quale è stata applicata la recidiva specifica) in futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore resi