Cassation court dismisses appeal regarding substitution of short custodial sentences and sentencing gradation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for the crime of provoking a disturbance. The appellant argued for substitution of the short custodial sentence and a reduction in the penalty gradation. The court rejected these claims because the first argument lacked specific reasoning regarding the substitute penalty's impact on compliance, and the second argument improperly sought a new evaluation of sentencing discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58, L. 689/1981; Artt. 132, 133 cod. pen.: The substitution of short custodial sentences requires explicit correlation between the negative prognosis factor and the specific substitute penalty's compliance requirements; sentencing gradation falls within the trial judge's discretion and cannot be re-evaluated in cassation unless arbitrary or unmotivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONAZZO MARIO nato a MOLA DI BARI il 25/09/1968 avverso la sentenza dei 04/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la condanna inflitta ad ANTONAZZO MARIO per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (fatto commesso in Rapallo il 29 luglio 2022); - che l'atto di impugnativa consta di due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che censura il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive, è generico e manifestamente infondato, essendosi la Corte territoriale - con la motivazione rassegnata alla pagina 4, punto 3.3. della sentenza impugnata - fedelmente attenuta al principio di diritto secondo cui, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Rv. 285295), come si è verificato nel caso al vaglio; - che il secondo motivo di ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (in cui la Corte territoriale ha escluso che l'imputato fosse meritevole di una mitigazione di pena, non soltanto per non avere egli mostrato alcun segno di resipiscenza, ma anche per annoverare a suo carico numerosi precedenti penali specifici, vedasi pag. 3, punto 3.1, della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigli