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Ordinanza — n. 8821/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual confrontation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8821/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bottino Pietro inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged his conviction for fraudulent bankruptcy, but the court found the first two grounds completely generic and lacking specific factual references to the lower court's reasoning. The third ground was rejected because the appellate court had provided sufficient motivation regarding the aggravating circumstance, which the appellant failed to effectively confront in his submission.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are intrinsically generic without specific factual references or if the contested judgment has already provided sufficient and correct motivation on the issues raised.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of factual specificity insufficient confrontation of arguments procedural dismissal criminal law bancarotta fraudolenta risarcimento del danno risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTINO PIETRO nato a ALESSANDRIA il 28/07/1951 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Bottino Pietro era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili, perché sono, non solo completamente versati in fatto, ma anche intrinsecamente generici, in quanto privi di una puntuale enunciazione delle ragioni giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il terzo motivo è manifestamente infondato e privo di specificità estrinseca, in quanto la Corte di appello, in ordine alla richiesta di applicazione dell'aggravante di cui all'art.62, n. 6 cod. pen., ha reso motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata); - che la memoria dell'avv.

Paolo Candida non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità dell'originario ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il President