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Sentenza — n. 8818/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for murder due to accepted remission of complaint extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8818/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance conviction for murder because the crime was extinguished by the accepted remission of the complaint. The appellant's lawyer presented evidence of the victim's administrator of support's remission and the defendant's acceptance, which the court found sufficient to prove innocence. Consequently, the judgment was overturned without remittal, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 153 cod. pen.; Art. 340 cod. proc. pen.: The remission of complaint, once ritualistically accepted by the accused during pending cassation appeal, extinguishes the crime and prevails over procedural inadmissibility, mandating the annulment of the conviction.

Parole chiave

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remission of complaint extinguishment of crime accepted remission cassation annulment procedural costs murder conviction pending appeal furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 153 cod. pen.
227681), si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato contestato, essendo state, la remissione di querela (compiuta ai sensi dell'art. 153 cod. pen.) e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate.
Art. 340 cod. proc. pen.
In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
art. 153 cod. pen
227681), si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato contestato, essendo state, la remissione di querela (compiuta ai sensi dell'art. 153 cod. pen.) e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate.
art. 340 cod. proc. pen
In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DONATO MASSIMO (CUI 02YY2LU) nato a PREMOSELLO-CHIOVENDA il 30/11/1974 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a DONATO MASSIMO per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (fatto commesso in Domodossola, il 4 ottobre 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; - che, con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 22 gennaio 2025, il difensore del ricorrente ha portato a conoscenza di questa Corte l'intervenuta remissione di querela da parte dell'amministratore di sostegno della parte offesa, SEITAJ ENIDA, con contestuale accettazione da parte dell'imputato ricorrente, offrendo ampia documentazione di quanto allegato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza deve essere annullata.

1. Va dato che non sono evincibili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto. Poiché, in forza del diritto vivente, l'estinzione del reato per essere intervenuta remissione di querela ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato contestato, essendo state, la remissione di querela (compiuta ai sensi dell'art. 153 cod. pen.) e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate. In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore