Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded and specific lack of grounds regarding sentence substitution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, convicted of simple bankruptcy, challenged the lower court's confirmation of his detention sentence, arguing for its substitution. The court rejected this claim because the appellate court provided sufficient and legally correct reasoning that the appellant failed to effectively address.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 368, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and lacks specificity, particularly when the lower court has rendered congruous and correct reasoning that the appellant has not effectively confronted.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORPINITI PAOLO nato a TERRAVECCHIA il 17/02/1958 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Scorpiniti Paolo era stato condannato per più fatti di bancarotta semplice; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo è manifestamente infondato e privo di specificità, atteso che la Corte di appello, in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva, ha reso motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente