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Ordinanza — n. 8815/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic complaints fail to prove specific, decisive misreading of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8815/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence, but the court found the complaint merely repetitive of previously rejected criticisms without alleging specific, decisive misreadings. Consequently, the lower court's conviction for multiple crimes was upheld without further review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based on generic grievances regarding the assessment of evidence are inadmissible unless they demonstrate specific, decisive, and unexpected misreadings of the probative sources.

Parole chiave

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inadmissible appeal misreading of evidence generic complaints procedural costs criminal conviction bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
artt. 110 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a RIEFOLO RICCARDO per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n.
art. 2621 cod. civ
in relazione all'art. 2621 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
- che il proposto motivo, con il quale si deduce il travisamento delle prove, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv.
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIEFOLO RICCARDO nato a TORINO il 10/01/1975 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a RIEFOLO RICCARDO per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 223, comma 1, e 219, comma 1, L. F. (capo 1), 110 cod. pen., 223, comma 2, n. 1, L.F. in relazione all'art. 2621 cod. civ. e 219, commi 1 e 2, n.1, L.F. (capo 2) e 110 cod. pen., 223, comma 2, n. 2 e 219, commi 1 e 2, n.1 L.F. (capo 3) (fatti commessi in Torino il 2 luglio 2013); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale si deduce il travisamento delle prove, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa (vedasi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha enumerato tutti gli elementi in fatto atti a dar conto della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati ed in particolare del relativo elemento soggettivo); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore