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Ordinanza — n. 8814/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as appeal court cannot review appeal judgments on appeal court jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8814/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Gaetano Sportiello's appeal inadmissible, ordering him to pay the civil party's legal fees. Sportiello challenged the second-instance judgment confirming his conviction for crimes under Articles 81 and 612 of the Penal Code, arguing a defect in the reasoning. The court rejected this because Italian law prohibits cassation appeals against appeal court decisions rendered on matters originally heard by the judge of peace based solely on reasoning errors.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals to the Court of Cassation against second-instance judgments on crimes of peace court jurisdiction are inadmissible if based exclusively on defects of reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal judge of peace jurisdiction defect of reasoning second instance judgment cassation appeal minaccia nel diritto penale diritto dello sport calciatore professionista

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPORTIELLO GAETANO nato a TORRE ANNUNZIATA il 02/10/1953 avverso la sentenza del 18/04/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che SPORTIELLO GAETANO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 18 aprile 2024, che, decidendo in funzione di giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 612 cod. pen. (fatto commesso in Torre Annunziata il 29 gennaio 2018); - che l'atto di impugnativa consta di tre motivi; - che, con memoria corredata da nota-spese, trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 20 gennaio 2025, il difensore e procuratore speciale della parte civile costituita, Solimeno Giulio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e pronunciarsi la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile per il presente giudizio di legittimità;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che tutti i motivi di ricorso, che denunciano l'erronea valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente tramite generiche deduzioni dirette a rimettere in discussione l'apprezzamento al riguardo compiuto dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, eccepiscono sostanzialmente ed unicamente il vizio di motivazione, che, però, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417;

Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consigliere estensore t1-