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Ordinanza — n. 8813/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for property damage with aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8813/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mirko Fanni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Fanni challenged the conviction for property damage with an aggravating circumstance of violence against things, arguing the court misapplied the law. The court rejected this because the appeal relied on substantive merit arguments rather than specific, decisive errors in evidence interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: An appeal contesting the application of an aggravating circumstance via substantive merit arguments is inadmissible unless it identifies specific, decisive misinterpretations of evidence capable of undermining the conviction's logical foundation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility substantive merit arguments property damage aggravating circumstance violence against things Court of Cassazione procedure furto di lieve entità indagine per furto furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
- che il proposto motivo, che contesta l'applicazione al ricorrente della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
Art. 609 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANNI MIRKO nato a CAGLIARI il 14/03/1978 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna inflitta a FANNI MIRKO per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Cagliari I'll maggio 2021); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che contesta l'applicazione al ricorrente della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., sub specie di commissione del fatto con violenza sulle cose, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni di merito, mira a sollecitare una rivalutazione della ricostruzione del fatto, integrativo del reato, siccome effettuata da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ()culi di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato atto, onde sostenere la ricorrenza in fatto degli estremi costitutivi dell'aggravante contestata, del danneggiamento delle cerniere di una delle finestre dell'abitazione della parte offesa, la quale era stata appunto forzata onde consentire l'introduzione in essa); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore iLEr