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Ordinanza — n. 8810/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to abstract arguments lacking concrete factual support regarding non-punishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8810/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the payment of court costs. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court found his arguments abstract and devoid of concrete facts. The court ruled that the appeal failed because it did not address the specific reasoning regarding the appellant's habitual predatory conduct and prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based on abstract arguments lacking concrete factual support regarding the applicability of a non-punishment exemption is inadmissible.

Parole chiave

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non-punishment exemption inadmissible appeal habitual predatory conduct abstract arguments prior criminal record recidiva nell'infrazione altri reati circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
- che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 131- bis cod. pen
- che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCOLO MATTIA nato a NOVARA il 22/11/1992 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a BOSCOLO MATTIA per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 624, comma 1, e 99 cod. pen. (capo A, fatto commesso in Novara il 21, 23 e 24 marzo 2020) e 56 e 624, comma 1, cod. pen. (capo B, fatto commesso in Novara il 30 dicembre 2019); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, posto che il ricorrente si è limitato ad invocare a sostegno della concedibilità del beneficio il buon comportamento processuale tenuto senza, nulla argomentare in ordine alla ratio decidendi della statuizione impugnata, ossia l'abitualità delle condotte predatorie da lui stesso poste in essere (risultando, egli, gravato da plurimi precedenti penali per delitti contro il patrimonio), costituente presupposto ostativo all'applicazione dell'esimente (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore res