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Ordinanza — n. 8809/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8809/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8809/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RILIEVO CLAUDIO nato a NAPOLI il 08/11/1978 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di RILIEVO CLAUDIO per il delitto di cui agli artt. 110 e 612, comma 2, cod. pen. (capo b), riducendo e rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Castagnito 1'11 luglio 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8809/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 612, comma 2, cod. pen. (capo b), riducendo e rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Castagnito 1'11 luglio 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

Parole chiave

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minaccia non comprovata minaccia contro le autorità pubblica intimidazione azione legale a scopo intimidatorio azione di provocazione pubblica istigazione a delinquere
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RILIEVO CLAUDIO nato a NAPOLI il 08/11/1978 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di RILIEVO CLAUDIO per il delitto di cui agli artt. 110 e 612, comma 2, cod. pen. (capo b), riducendo e rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Castagnito 1'11 luglio 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che eccepisce la mancanza di condizione di procedibilità del reato contestato, è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale spiegato come il delitto di minaccia fosse aggravato ai sensi del combinato disposto degli artt. 612, comma 2, e 339, comma 1, cod. pen., per essere stato il fatto commesso da più persone riunite, tanto comportandone la procedibilità d'ufficio ex art. 612, comma 3, cod. proc. pen. (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il...Pr_esifi(s,ente