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Ordinanza — n. 8803/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic and lacking specific legal grounds as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8803/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to its generic nature and failure to cite specific legal grounds. The appellant, Barlocco Lorenzo, challenged a conviction for fraudulent bankruptcy but provided no precise arguments in the written petition. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is intrinsically generic and lacks a precise statement of the legal reasons justifying the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal grounds lack of legal reasoning procedural costs award fraudulent bankruptcy conviction bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLOCCO LORENZO nato a BUSTO ARSIZIO il 19/02/1972 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Barlocco Lorenzo era stato condannato in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo è versato in fatto ed è anche intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il sidente