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Ordinanza — n. 8801/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for robbery and fraud, citing lack of specific sentencing justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8801/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Osmanovic Leps and Osmanovic Beco inadmissible regarding their conviction for robbery and fraud. The appellants argued for a different sentencing gradation and the recognition of legal benefits, but the court found their claims unfounded. The decision rests on the principle that when a sentence is close to the statutory minimum, detailed reasoning is not required if the judge uses standard expressions of fairness.

Regesto Legislator

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; When the determined sentence does not deviate excessively from the statutory minimum, the judge is not required to specifically illustrate the reasons for the decision, even when using expressions such as 'congruous' or 'fair' sentence.

Parole chiave

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sentencing gradation motivation obligation statutory minimum criminal appeal inadmissibility robbery and fraud procedural penalty violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OSMANOVIC LEPA nato il 09/04/1974 OSMANOVIC BECO nato il 14/03/1972 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta ad OSMANOVIC LEPA e ad OSMANOVIC BECO per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 614, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Borgato Torinese il 25.01.2018 e il 29.01.2018); - che avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo di comune difensore e con un unico atto di impugnativa, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che censura l'operata graduazione della pena e il diniego di riconoscimento in favore degli imputati ricorrenti dei benefici di legge, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, già fissata in un importo prossimo al minimo edittale, e all'esiguo aumento stabilito a titolo di continuazione, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), e che, con riferimento ai benefici di legge, la Corte territoriale ha correttamente motivato circa l'assenza di prognosi favorevole e la mancanza di presa di distanza dal fatto da parte degli imputati (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres