Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8799/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeals against criminal conviction for generic complaints and discretionary sentencing issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8799/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Milici Carlo and Cocimano Francesco inadmissible. The appellants challenged the appellate court's evaluation of evidence and the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a re-evaluation of the facts and sentencing discretion. The court rejected these claims as generic complaints lacking specific grounds, noting that the lower court's reasoning was logical and sufficient to justify the conviction and penalty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Generic complaints regarding the evaluation of evidence or the exercise of sentencing discretion in criminal appeals are inadmissible unless they demonstrate specific, decisive, and unassailable misinterpretations of the facts or logical flaws in the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic complaints criminal law evaluation of evidence standard sentencing discretion review mitigating circumstances denial logical reasoning requirement Italian criminal procedure contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della statuizione sulla responsabilità, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MILICI CARLO nato a CATANIA il 16/03/1965 COCIMANO FRANCESCO nato a CATANIA il 03/09/1966 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna inflitta a MILICI CARLO e a COCIMANO FRANCESCO per il delitto di cui agli artt. 110 e 473 cod. pen. (fatto commesso in Nicosia il 25 novembre 2019); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo di comune difensore e con un unico atto di impugnativa, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, con il quale si contesta l'operata valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, è affidato a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché, tramite argomentazioni meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese da quei giudici (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) e interamente versate in fatto, mira a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della statuizione sulla responsabilità, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso di specie (vedasi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha affermato che le dichiarazioni del teste di P.G. non possono ricondursi ad una mera "valutazione"); - che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ne ha motivato il diniego evidenziando come non si rinvenissero elementi positivi atti a giustificare la richiesta mitigazione del trattamento sanzionatorio); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consigliere es