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Ordinanza — n. 8791/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely re-evaluates evidence without citing specific proof errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8791/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gigauri Davit inadmissible. The appellant challenged the application of an aggravating circumstance for violence against property, arguing a violation of Article 625 of the Penal Code and a defect in reasoning. The court rejected this because the argument relied solely on factual re-evaluation without identifying specific, decisive misinterpretations of the evidence that would undermine the lower court's logical structure.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence without specifically alleging decisive and unopined misinterpretations of the facts capable of undermining the reasoning of the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility violence against property re-evaluation of evidence defect in reasoning Article 625 Penal Code tentato furto luogo del reato reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 2, prima parte, cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGAURI DAVIT (CUI 050GV3G) nato il 12/01/1990 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che GIGAURI DAVIT ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 3 luglio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, comma 1, e 625, n. 2, cod. pen. (fatto commesso in Conversano il 5 agosto 2023); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale si contesta, sotto l'egida della violazione dell'ad 625, comma 1, n. 2, prima parte, cod. pen. e del vizio di motivazione, l'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate in fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocull di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha precisato come dalla documentazione fotografica allegata in atti emergesse il danneggiamento degli infissi); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consigliere estensore .v.--1115res ente