Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8786/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8786/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8786/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDA GIUSEPPE nato a TRANI il 19/05/1984 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; o - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di CORDA GIUSEPPE per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., aggravato da recidiva reiterata nel quinquennio e dopo esecuzione della pena, limitatamente al fatto commesso nei confronti di Zitoli Benedetto (fatto commesso in Trani il 14 novembre 2017), con rideterminazione della pena inflitta; - che l'atto di impugnativa consta di due motivi;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 8786/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 612, comma 2, cod. pen., aggravato da recidiva reiterata nel quinquennio e dopo esecuzione della pena, limitatamente al fatto commesso nei confronti di Zitoli Benedetto (fatto commesso in Trani il 14 novembre 2017), con rideterminazione della pena inflitta; - che l'atto di impugnativa consta di due motivi;

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia nel diritto penale pericolo di reiterazione sanzione penale reati violenti pericolo di traffico di stupefacenti minaccia alla sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 99 cod. pen
6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ben descritto il contesto nel quale si è consumato il reato di minaccia); - che il secondo motivo, che deduce, sotto l'egida della violazione dell'art. 99 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDA GIUSEPPE nato a TRANI il 19/05/1984 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; o

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di CORDA GIUSEPPE per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., aggravato da recidiva reiterata nel quinquennio e dopo esecuzione della pena, limitatamente al fatto commesso nei confronti di Zitoli Benedetto (fatto commesso in Trani il 14 novembre 2017), con rideterminazione della pena inflitta; - che l'atto di impugnativa consta di due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, con il quale si denuncia violazione dell'art. 612, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu °culi di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ben descritto il contesto nel quale si è consumato il reato di minaccia); - che il secondo motivo, che deduce, sotto l'egida della violazione dell'art. 99 cod. pen. e del vizio di motivazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall'imputato, le ultime delle quali per lesioni personali nel 2010 e per detenzione di armi clandestine nel 2015, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un'accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all'insegnamento impartito dal diritto vivente in materia (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della C