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Ordinanza — n. 8785/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted theft conviction due to inadmissibility of factual requalification and sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8785/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for reclassifying the theft as attempted and challenging the sentence length, but the court ruled these issues belong to the trial courts. Since the lower courts provided sufficient reasoning and no specific evidence of factual errors was presented, the cassation court could not review the matter.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they seek a re-evaluation of facts or a new assessment of sentencing discretion without demonstrating specific, decisive errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing discretion attempted theft factual requalification cassation jurisdiction aggravamento della pena truffa aggravata crimine

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 609-bis c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRELLA FRANCESCO PAOLO nato a CERIGNOLA il 17/01/1984 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a MATRELLA FRANCESCO PAOLO per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Cerignola il 3 settembre 2021); - che l'atto di impugnativa consta di due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, con il quale ci si duole della mancata riqualificazione del furto nella forma tentata, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocull di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha giustificato il diniego della richiesta riqualificazione evidenziando come il proprietario delle res furtive non fosse in condizione di esercitare alcun continuativo controllo sulla stessa, essendosi l'imputato introdotto nel supermercato quando questo era chiuso, ed avendo, comunque, egli conseguito per un tempo apprezzabile sia pure breve il possesso dei beni sottratti); - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha correttamente e congruamente spiegato come la scelta dell'imputato di accedere al rito abbreviato non fosse indicativa di alcun comportamento collaborativo e che, in ogni caso, dello stesso si era già tenuto conto ai fini della riduzione della pena); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore