Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8784/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as generic and lacking specific factual challenges to lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8784/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the criminal appeals filed by Belviso Gaetano and Canniello Gianluca inadmissible. The court ruled that the arguments were intrinsically generic and failed to provide specific challenges to the lower court's evaluation of evidence or factual reconstruction. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in particular errors; generic complaints requesting a re-evaluation of evidence without pointing to specific factual distortions are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds specific factual challenge re-evaluation of evidence Cassazione ordinanza principio della doppia incriminazione imputazione di furto perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELVISO GAETANO nato a BARI il 28/09/1984 CANNIELLO GIANLUCA nato a BARI il 03/08/1981 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Belviso Gaetano e Canniello Gianluca erano stati condannati in relazione al reato di cui agli artt. 56-624-bis cod. pen; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che l'unico motivo del ricorso del Belviso e il primo motivo del ricorso del Canniello sono inammissibili, in quanto intrinsecamente generici e, comunque, diretti a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il secondo motivo del ricorso del Canniello è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres