Italian Court dismisses criminal appeals as generic and lacking specific factual challenges to lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the criminal appeals filed by Belviso Gaetano and Canniello Gianluca inadmissible. The court ruled that the arguments were intrinsically generic and failed to provide specific challenges to the lower court's evaluation of evidence or factual reconstruction. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in particular errors; generic complaints requesting a re-evaluation of evidence without pointing to specific factual distortions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELVISO GAETANO nato a BARI il 28/09/1984 CANNIELLO GIANLUCA nato a BARI il 03/08/1981 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Belviso Gaetano e Canniello Gianluca erano stati condannati in relazione al reato di cui agli artt. 56-624-bis cod. pen; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che l'unico motivo del ricorso del Belviso e il primo motivo del ricorso del Canniello sono inammissibili, in quanto intrinsecamente generici e, comunque, diretti a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il secondo motivo del ricorso del Canniello è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres