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Ordinanza — n. 8782/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal contesting subjective element of perjury due to lack of specific proof of error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8782/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gianni Manni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Manni challenged the conviction for perjury under Article 496 of the Penal Code, arguing the subjective element of the crime was missing. The court rejected this because the argument merely sought a re-evaluation of evidence without alleging specific, decisive misunderstandings of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 496 cod. pen.; The appeal contesting the subjective element of perjury is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence without alleging specific, decisive misunderstandings of the facts capable of undermining the trial's reasoning.

Parole chiave

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perjury conviction subjective element inadmissible appeal evidence re-evaluation Article 496 penal code dichiarazione mendace uso di false generalità false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 496 cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna inflitta a MANNI GIANNI per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. (fatto commesso in Melissano il 28 giugno 2020); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;
art. 496 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna inflitta a MANNI GIANNI per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNI GIANNI nato a CASARANO il 20/12/1969 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna inflitta a MANNI GIANNI per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. (fatto commesso in Melissano il 28 giugno 2020); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocull di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 3 - 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha correttamente e logicamente evidenziato come, premesso che lo stato di ebbrezza alcolica non costituisce causa di esclusione del dolo o della colpa, le modalità del comportamento tenuto dall'imputato deponessero, secondo gli ordinari criteri di interpretazione dei fatti umani, per la intenzionalità della condotta); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid