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Ordinanza — n. 8781/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence and failure to request alternative sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8781/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by Di Lerna and Dente inadmissible. The applicants argued for a new evaluation of evidence and requested an alternative sentence, but the court found their arguments insufficiently specific and unsupported by a formal request. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet the strict procedural requirements for challenging the lower court's findings.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals based solely on factual re-evaluation without specific proof of erroneous evidence interpretation are inadmissible; failure to explicitly request alternative sentencing does not render a judgment null.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific evidence allegation alternative sentencing request discretionary judicial power nullity of judgment furto di lieve entità imputazione di furto rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
- che il primo motivo di ciascun ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n.
Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023
pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva» (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI LERNIA LEONARDO nato a CERIGNOLA il 05/06/1977 DENTE FILIPPO nato a CERIGNOLA il 03/12/1977 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che DI LERNIA LEONARDO e DENTE FILIPPO hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 15 febbraio 2024, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (fatto commesso in Cerignola, il 31 maggio 2019); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando, ciascuno, due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo di ciascun ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate in fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu °cui/ di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la contestata aggravante in ragione dell'intenzionale svellimento dei pannelli della recinzione dalla loro naturale allocazione); - che il secondo motivo di ciascun ricorso, con il quale si censura l'omesso avviso agli imputati in ordine alla possibilità di chiedere l'applicazione delle pene sostitutive in luogo della pena detentiva, è manifestamente infondato, posto che, in disparte la riscontrata assenza di una loro richiesta in tal senso sia nell'atto di appello che nelle conclusioni scritte, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui<<In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva» (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 17/01/2024, Rv. 285710); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consigliere estenso