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Ordinanza — n. 8778/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8778/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8778/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE ROBERTO nato a BARI il 27/04/1982 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di SCHIAVONE ROBERTO per il delitto di cui agli artt. 56 e 624-bis, comma 2, cod. pen., rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Bari il 26 maggio 2023); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8778/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851) (vedasi pagg. 3 - 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, tenendo conto, in maniera non arbitraria, anche dei gravi e plurimi precedenti penali da lui annoverati, molti dei quali specifici, atti a denotare una sua peculiare capacità a delinquere); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentato furto tentata lesione personale semplice scippo furto di lieve entità furto aggravato indagine per furto
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE ROBERTO nato a BARI il 27/04/1982 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di SCHIAVONE ROBERTO per il delitto di cui agli artt. 56 e 624-bis, comma 2, cod. pen., rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Bari il 26 maggio 2023); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena e il giudizio di bilanciamento di circostanze aggravanti ed attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851) (vedasi pagg. 3 - 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, tenendo conto, in maniera non arbitraria, anche dei gravi e plurimi precedenti penali da lui annoverati, molti dei quali specifici, atti a denotare una sua peculiare capacità a delinquere); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il