Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding denied generic mitigating circumstances in criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Piacenti Massimo inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances, arguing the lower court failed to provide sufficient reasoning, though the appellate court had already addressed this. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant's complaint lacked novelty and violated procedural rules, noting that the lower court adequately referenced the defendant's criminal history and the gravity of the offense in its decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it raises issues not permitted in the jurisdictional trial, particularly when the lower court has already provided a sufficient reference to the decisive elements for denying generic mitigating circumstances.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENTI MASSIMO nato a MILANO il 08/05/1968 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a PIACENTI MASSIMO per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (fatto commesso in Milano il 17 maggio 2019); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (con riferimento ai gravi e reiterati precedenti penali a carico dell'imputato e alla gravità del fatto, vedasi pag. 3, ultimo capoverso, della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presiden